Passaggio di proprietà di autoveicolo
CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :
Con l´entrata in vigore del Decreto Legge n° 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è stata attribuita anche ai Comuni la competenza ad autenticare la firma del venditore sugli atti relativi alla vendita di autoveicoli.Precisazioni:
- La norma non ha trasferito ai dipendenti comunali le competenze dei notai, quindi non sono stati trasferiti gli obblighi (che solo il notaio ha) di garante della regolarità dell´atto;
- la responsabilità della effettiva capacità di agire nella vendita dell´autoveicolo ricade sulla persona che sottoscrive la vendita;
- Il Comune "autentica" cioè certifica l´identità del cittadino che vuole sottoscrivere l´atto di vendita del bene sui documenti che egli presenta debitamente compilati;
- Il Comune non può provvedere alla registrazione del passaggio di proprietà.
DOVE RIVOLGERSI :
UFFICIO ANAGRAFE
Palazzo Municipale, Viale Vittorio Veneto 3/5COSA OCCORRE FARE PER :
Il venditore del veicolo deve compilare il riquadro T del Certificato di Proprietà con i dati del compratore e presentarsi all’Ufficio Anagrafe per effettuare l'autentica di firma sull'atto.Presentarsi con il documento di identità, in corso di validità dell'interessato, e con i pagamenti sotto indicati.
Casi particolari:
1. Se l'automezzo è di proprietà di una persona giuridica, il venditore dovrà dichiarare il suo titolo in base al quale agisce per conto della società;
2. Se si tratta di autoveicoli privi del certificato di proprietà, immatricolato 10 – 12 anni fa, deve essere autenticata la firma sia dell'acquirente che del venditore, su apposito atto di vendita in due copie, già predisposte dal venditore.