Cambio di Residenza

Ultima modifica 23 agosto 2023

CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :  

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35,introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E DALL'ESTERO, CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE, EMIGRAZIONE ALL'ESTERO) nonché il procedimento diregistrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.

In base a tali nuove norme, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l´apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata indirizzata a COMUNE DI SEVESO   Viale Vittorio Veneto, 3/5   20822 SEVESO (MB) o per via telematica ad uno dei seguenti indirizzi:

Quest´ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  2. che l´autore sia identificato dal sistema informatico con l´uso della carta d´identità elettronicadella carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l´individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  3. che la dichiarazione sia trasmessa attaverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d´identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

L´Ufficiale d´anagrafe effettua l´iscrizione anagrafica nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla data della dichiarazione.

A seguito dell´iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione), l´ufficiale d´anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l´iscrizione (o la registrazione ) stessa, che in primo luogo consistono nell´effettiva dimora abituale all´indirizzo dichiarato, come da art. 19 del D.P.R.del 30 maggio 1989, n. 223. Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, (di cui all´art. 10-bis della legge 241/90), l´iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

 In caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, VIENE RIPRISTINATA LA POSIZIONE ANAGRAFICA PRECEDENTE con il conseguente effetto della decadenza dai benefici acquisiti a seguito della dichiarazione, nonché del rilievo penale della dichiarazione mendace, per la quale l´ufficiale d´anagrafe effettuerà segnalazione alla competente autorità di pubblica sicurezza.

DOVE RIVOLGERSI :  

UFFICIO ANAGRAFE

Palazzo Municipale, Viale Vittorio Veneto 3/5

ALLEGATI:


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