Convivenza di Fatto
Ultima modifica 23 agosto 2023
CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :
La legge (la n.76 del 2016), che si compone di un unico articolo, al comma 36 definisce "conviventi di fatto " due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un ´unione civile.
DOVE RIVOLGERSI :
UFFICIO ANAGRAFE
COSA OCCORRE FARE PER :
Ill 5 giugno 2016 è entrata in vigore la nuova disciplina in materia di "convivenza di fatto".
La legge (la n.76 del 2016), che si compone di un unico articolo, al comma 36 definisce "conviventi di fatto " due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un ´unione civile.
Si intendono, pertanto, conviventi di fatto due persone, di qualunque sesso:
• Maggiorenni;
• Coabitanti;
• Unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
• Non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.
La procedura prevede che la convivenza di fatto si costituisca con una apposita dichiarazione resa all´ufficiale d´anagrafe del Comune di residenza.
La dichiarazione di convivenza potrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di residenza o, per le coppie già formate (o che in futuro si formeranno successivamente alla coabitazione), anche in un momento posteriore.
L´iscrizione delle convivenze di fatto verrà eseguita secondo le procedure già previste e disciplinate dall´ordinamento anagrafico ed in particolare, dagli artt. 4 e 13 del dpr n. 223/1989.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un "contratto di convivenza", redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all´ordine pubblico.
Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato (con le medesime modalità) in qualunque momento nel corso della convivenza.